PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
TITOLO I
REGOLE GENERALI
A. Regole generali per l'interpretazione della
nomenclatura combinata
La classificazione delle merci nella nomenclatura
combinata si effettua in conformità delle
seguenti regole:
|
1. |
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei
sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché
la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo
delle voci, da quello delle note premesse
alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono,
purché queste non contrastino col testo di dette voci e
note. |
|
2. |
|
a) |
Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel
testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non
finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le
caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o
da considerare come tale per effetto delle disposizioni
precedenti, quando è presentato smontato o non
montato. |
|
b) |
Qualsiasi menzione ad una
materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a
questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche
associata ad altre materie. Così pure qualsiasi
menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai
lavori costituiti interamente o parzialmente da questa
materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o
compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella
regola 3. |
|
|
3. |
Qualora per il
dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una
merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la
classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
|
a) |
La voce più specifica deve avere la
priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando
due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che
costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o
una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al
minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo
prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una
di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o
completa. |
|
b) |
I prodotti misti, i lavori composti di
materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate
in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui
classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono
classificati, quando è possibile operare questa
determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce
agli stessi il loro carattere essenziale. |
|
c) |
Nei casi in cui le regole
3 a) o 3 b)
non permettono di effettuare la
classificazione, la merce è classificata nella voce che, in
ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle
suscettibili di essere validamente prese in
considerazione. |
|
|
4. |
Le merci che non possono essere classificate in
applicazione delle regole precedenti sono
classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno
maggiore analogia. |
|
5. |
Oltre le disposizioni precedenti, le regole
seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
|
a) |
Gli astucci per apparecchi fotografici, per
strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli
scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per
ricevere un oggetto determinato o un assortimento,
suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti
ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo
normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola,
tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono
all'insieme il suo carattere essenziale. |
|
12 |
|
b) |
Con riserva delle disposizioni della
precedente regola 5 a) gli
imballaggi(1) che contengono merci
sono da classificare con queste ultime
quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo
genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono
suscettibili di essere utilizzati validamente più
volte. |
|
|
6. |
La classificazione delle merci nelle sottovoci di
una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste
sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo
conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci
dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o
di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti
applicabili.
(1) Il termine «imballaggi»
comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti,
involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in
particolare le casse mobili (containers) —
nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio
occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i
contenitori di cui alla regola generale 5
a). |
B. Regole generali relative ai dazi
|
1. |
I dazi doganali applicabili alle merci importate
originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio o con i
quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la
clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i
dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei
dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si
applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra,
importate da qualsiasi paese terzo.
I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 01/01/2008.
Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono
applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi
convenzionali. |
|
2. |
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali
autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando
si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali
preferenziali. |
|
3. |
Le disposizioni dei paragrafi 1
e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da
quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove
ciò sia giustificato da una disposizione di diritto
comunitario. |
|
4. |
Quando i dazi sono espressi in percentuale, si
tratta di dazi doganali ad valorem. |
|
5. |
La dicitura «EA» indica che i prodotti
interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo
fissato in conformità dell'allegato 1. |
|
6. |
La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da
17 a 19 indica che
l'aliquota massima del dazio è composta da
un dazio ad valorem più un dazio
supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle
farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato
1. |
|
7. |
Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve
calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale
in volume di alcole per ettolitro. Ciò
significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico
di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:
|
— |
1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, pari
a un dazio di 40 € per
ettolitro, oppure |
|
— |
1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 €
× 40 più 5 €, pari a un dazio di
45 € per ettolitro. |
Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio
1,6 €/ % vol/hl MIN
9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola
sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio
9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più
elevato. |
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi
|
1. |
Salvo disposizioni particolari, le disposizioni
in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare,
oltre al valore imponibile per i dazi ad
valorem, anche il valore utilizzato come
criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci. |
|
2. |
Per peso imponibile, per le merci tassate in base
al peso, e per peso utilizzato come
criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
|
a) |
per quanto
riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di
tutti i suoi contenitori o imballaggi; |
|
b) |
per quanto
riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso
proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o
imballaggi. |
|
|
3. |
Il controvalore in monete
nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento
(CE) n. 974/98 del Consiglio(1) (di
seguito «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste
dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(2). |
|
4. |
Ammissione di talune merci al beneficio di un
trattamento tariffario favorevole a motivo
della loro destinazione particolare:
Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il
dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non
sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta
destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la
destinazione particolare, senza che vengano applicate le
disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 (GU L 253 del
11/10/1993).
(1) GU L139 del 11/05/1998 Pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio (GU L346 29/12/2005
Pag.1)
(2) GU L302 del
19/10/1992 Pag.1. Regolamento modificato
dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L017 del 21/01/1997
Pag.1). |
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIALI
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle
piattaforme di perforazione o di sfruttamento
|
1. |
La riscossione dei dazi doganali è sospesa per
quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle
navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro
costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o
all'equipaggiamento di dette navi. |
|
2. |
La riscossione dei dazi doganali è sospesa per
quanto concerne:
|
a) |
i prodotti
destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di
perforazione o di sfruttamento:
|
1) |
fisse, della
sottovoce ex 8430 49, installate nel
o fuori dal mare territoriale degli Stati
membri, |
|
2) |
galleggianti
o sommergibili, della sottovoce 8905 20, |
ai fini della loro
costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché
i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali
piattaforme.
Sono considerati ugualmente come destinati
ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di
sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed
i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi
che non sono attribuiti
permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne
costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a
bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione,
manutenzione, trasformazione o equipaggiamento; |
|
b) |
i tubi, le
tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le
piattaforme di perforazione o di sfruttamento al
continente. |
14
|
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
|
|
8901 |
|
|
Piroscafi, navi da crociera, navi
traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto
di persone o di merci |
|
|
|
8901 10 |
|
– |
Piroscafi, navi da crociera e navi
simili appositamente costruite per il trasporto di
persone; navi traghetto |
|
|
|
8901 10 10 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8901 20 |
|
|
|
8901 20 10 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8901 30 |
|
– |
Navi frigorifere diverse da quelle
della voce 8901 20 |
|
|
|
8901 30 10 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8901 90 |
|
– |
altre navi
per il trasporto di merci e altre navi costruite
contemporaneamente per il trasporto di persone e di
merci |
|
|
|
8901 90 10 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8902 00 |
|
|
Natanti per la pesca, navi officina e
altre navi per la lavorazione o la conservazione dei
prodotti della pesca |
|
|
|
|
|
– |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8902 00 12 |
|
– – |
di stazza
lorda superiore a 250 |
|
|
|
8902 00 18 |
|
– – |
di stazza
lorda inferiore o uguale a 250 |
|
|
|
8903 |
|
|
Panfili e altre navi ed imbarcazioni
da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
|
|
|
|
|
|
|
8903 91 |
|
– – |
Imbarcazioni a vela, anche con motore
ausiliario |
|
|
|
8903 91 10 |
|
– – – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8903 92 |
|
– – |
Imbarcazioni a motore, diverse dai
fuoribordo |
|
|
|
8903 92 10 |
|
– – – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8904 00 |
|
|
|
8904 00 10 |
|
|
|
|
|
|
|
8904 00 91 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8905 |
|
|
Navi-faro,
navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui
navigazione ha carattere
soltanto accessorio rispetto alla loro funzione
principale; bacini galleggianti; piattaforme di
perforazione o di sfruttamento, galleggianti o
sommergibili |
|
|
|
8905 10 |
|
|
|
8905 10 10 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8905 90 |
|
|
|
8905 90 10 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
8906 |
|
|
Altre navi, comprese le navi da
guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da
quelle a remi |
|
|
|
8906 10 00 |
|
|
|
|
|
|
|
8906 90 10 |
|
– – |
per la
navigazione marittima |
|
|
|
|
|
|
3. |
Il beneficio di tali sospensioni è subordinato
alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie
ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
|
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili
|
1. |
L'esenzione dei dazi doganali è prevista a
beneficio:
|
— |
degli aeromobili
civili; |
|
— |
di taluni prodotti
destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e
incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione,
rifacimento, manutenzione o trasformazione; |
|
— |
delle
apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro
parti e pezzi staccati, destinati a usi
civili. |
Detti prodotti sono ripresi nelle voci e
sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5. |
|
2. |
Per l’applicazione del paragrafo 1, primo e
secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli
Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un
numero di matricola militare o assimilati. |
|
3. |
Per l’applicazione del paragrafo 1, secondo
trattino, l’espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende
anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili. |
|
4. |
L’esenzione dai dazi doganali è subordinata alle
condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai
fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr.
articoli da 291 a 300 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione ( GU L253 del 11/10/1993 Pag.1)
e successive modifiche]. |
|
5. |
I prodotti che possono beneficiare dell’esenzione
dai dazi doganali sono ripresi alle
seguenti voci e sottovoci:
3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502,
8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507,
8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526,
8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801,
8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025,
9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032,
9104, 9403 20, 9403 70.
16
Per le sottovoci seguenti, l’esenzione dai dazi
doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa
soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:
|
Sottovoci |
Designazione delle merci |
|
3917 21 90,
3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90 |
Muniti di
accessori |
|
4008 29 |
Profilati, tagliati in forma |
|
4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42 |
Per condutture di
gas o di liquidi |
|
3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99 |
Per usi tecnici |
|
4504 90, 4823 90 |
Giunti |
|
6812 80 |
diverse dagli
quelle indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e
copricapo, Carta, cartoni e feltri, fogli di amianto ed
elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in
rotoli |
|
6813 20 |
A base di amianto
o di altre sostanze minerali |
|
7007 21 |
Parabrezza, non incorniciati |
|
7312 10, 7312 90 |
Muniti di
accessori o foggiati in articoli |
|
7322 90 |
Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro
parti) |
|
7324 90 |
Oggetti di igiene
o da toletta (escluse le loro parti) |
|
7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20 |
Muniti di
accessori, per condutture di gas o di liquidi |
|
8108 90 |
Tubi, muniti di
accessori per la conduttura di gas o di
liquidi |
|
8415 90 |
Di macchine ed apparecchi per il
condizionamento dell’aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83 |
|
8419 90 |
Parti di scambiatori di calore |
|
8479 89 |
Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas;
servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali;
umidificatori e disumidificatori
dell’aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori,
turbopropulsori o altre turbine a
gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non
elettrici |
|
8501 20, 8501 40 |
Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o
uguale a 150 kW |
|
8501 31 |
Motori di potenza superiore a 735 W e generatori |
|
8501 33 |
Motori di potenza inferiore o uguale a 150
kW,
generatori |
|
8501 34 92,
8501 34 98 |
Generatori |
|
8501 51 |
Di potenza superiore a 735 W |
|
8501 53 |
Di potenza inferiore o uguale a 150 kW |
|
8516 80 20 |
Accoppiate unicamente al loro semplice
supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per
impedire il deposito della brina |
|
8517 69 31, 8517 69 39 |
Per la radiotelefonia o la radiotelegrafia |
|
8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90 |
Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia |
|
8522 90 |
Accoppiamenti principali e secondari
consistenti in due o più parti o pezzi collegati per
apparecchi della sottovoce 8520 90 |
|
8529 90 |
Accoppiamenti principali e secondari
consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi
delle voci 8526 |
|
8543 70 90 |
Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori
e deumidificatori con resistori elettrici |
|
8543 90 |
Accoppiamenti principali e secondari per
registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati |
|
8803 90 90 |
Compresi gli alianti |
|
9014 90 |
Di strumenti o apparecchi delle sottovoci
9014 10 o 9014 20 |
|
9020 00 |
Escluse le loro
parti |
|
9029 10 |
Contagiri elettrici o elettronici |
|
9029 90 |
Di contagiri, indicatori di velocità e
tachimetri |
|
9031 90 |
Della sottovoce
9031 80 |
|
9109 19, 9109 90 |
Aventi una larghezza o un diametro non
superiore a 50 mm |
|
9401 10 |
Diversi da quelli foderati in
pelle |
|
9405 10, 9405 60 |
Di metalli comuni o di materie
plastiche |
|
9405 92, 9405 99 |
Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60 |
|
|
6. |
I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella
Taric per sottovoci con la seguente nota di riferimento:
«L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni
stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da
291 a
300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L253 del 11/10/1993 Pag.1)
e successive modifiche].»
|
C. Prodotti farmaceutici
|
1. |
L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i
prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:
|
1) |
prodotti
farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry
Numbers) e da Denominazioni comuni
internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3; |
|
2) |
sali, esteri e
idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una
DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato
4,
a condizione che tali prodotti possano
essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della
corrispondente DCI; |
|
3) |
sali, esteri e
idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non
possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6
cifre della corrispondente DCI; |
|
4) |
prodotti
farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati
da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry
Numbers) e da Denominazioni Comuni
Internazionali (DCI), elencati nell'allegato
6. |
|
|
2. |
Casi particolari:
|
1) |
Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze
raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati
dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze
indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze
identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate
dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria. |
|
2) |
Quando un prodotto
elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN
corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto
isomero è esente dal dazio. |
|
3) |
I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di
DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3
con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano
dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa
sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
esempio: estere
metilico di alanina,
cloridrato. |
|
4) |
Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o
un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido
corrispondente alla DCI beneficia
dell'esenzione;
esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente
oxprenoato sodico: non
esente. |
|
D. Tassazione forfettaria
|
1. |
Un dazio forfettario
del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:
|
— |
contenute nelle
spedizioni inviate da un privato a un altro privato,
o |
|
— |
contenute nei
bagagli personali dei viaggiatori, |
a condizione che si
tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.
Il dazio forfettario
del 3,5 % è applicabile quando il
valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per
spedizione o per viaggiatore, 350 €.
18
Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24
che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei
viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati,
rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del
Consiglio(E0005).
(1) GU L105 del
23/04/1983 Pag.1. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio (GU L193
del 29/07/2000 Pag.11).
|
|
2. |
Sono considerate prive di
ogni carattere commerciale:
|
a) |
nel caso di merci
contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro
privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un
tempo:
|
— |
presentano
carattere occasionale, |
|
— |
contengono
esclusivamente merci riservate all'uso personale o
familiare dei destinatari: tali merci, per la loro
natura o quantità, non devono riflettere alcun intento
di carattere commerciale, |
|
— |
sono inviate
dal mittente al destinatario senza alcuna forma di
pagamento; |
|
|
b) |
nel caso di merci
contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le
importazioni che, ad un tempo:
|
— |
presentano
carattere occasionale, e |
|
— |
riguardano
esclusivamente merci riservate all'uso personale o
familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere
regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non
devono riflettere alcun intento di carattere
commerciale. |
|
|
|
3. |
Il dazio forfettario
non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione
in base a tale dazio, l'interessato abbia
domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi
all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto
dell'importazione vengono assoggettate ai
dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie
previste negli articoli da 29
a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE)
n. 918/83.
Ai fini del primo comma, per «dazi
all'importazione» si intendono i dazi
doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni
all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune
o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli. |
|
4. |
Gli Stati membri non partecipanti hanno la
facoltà di arrotondare la somma che risulta
dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta
nazionale. |
|
5. |
Gli Stati membri non partecipanti hanno la
facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale
dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento
annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima
dell'arrotondamento previsto dal paragrafo
4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale
inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale
controvalore. |
E. Contenitori e imballaggi
Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e
agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola
generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle
merci con le quali sono presentate o che contengono.
|
1. |
Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono
classificati con le merci con le quali sono presentati o che
contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale
d'interpretazione n. 5 essi sono:
|
a) |
soggetti allo
stesso dazio doganale della merce:
|
— |
quando
questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem, |
|
— |
oppure
quando essi devono essere compresi nel peso imponibile
della merce; |
|
|
19 |
|
b) |
ammessi in
esenzione da dazio doganale:
|
— |
quando la
merce è esente da dazio doganale, |
|
— |
oppure
quando la merce viene tassata su una base che non sia
quella del peso o del valore, |
|
— |
oppure
quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel
peso imponibile della merce. |
|
|
|
2. |
Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti
alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o
siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore
sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al
valore di ognuna di esse, al fine di
determinare il loro peso od il loro valore
imponibile. |
F. Trattamento tariffario
favorevole a motivo della natura delle merci
|
1. |
In determinate circostanze, per le merci seguenti
è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:
|
— |
merci inadatte
all'alimentazione, |
|
— |
semi, |
|
— |
veli e tele da
buratti, non confezionati, |
|
— |
alcuni tipi di uva
da tavola, tabacchi e nitrati. |
Tali merci sono inserite in sottovoci(1) che rinviano
alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata
alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni
preliminari».
(1) Le sottovoci in questione sono
le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 20 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.
|
|
2. |
Le merci inadatte all'alimentazione per le quali
è previsto un trattamento tariffario
favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato
8 in
corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con
l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato.
Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci
denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro
separazione non può essere economicamente valida. |
|
3. |
Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci
relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle
disposizioni comunitarie in materia:
|
— |
granturco dolce,
spelta, granturco ibrido da semina,
riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del
Consiglio(1), |
|
— |
patate da semina:
direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13/06/2002
(2), |
|
— |
semi e frutti
oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del
Consiglio, del 13/06/2002 (3). |
20
Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo
da granella ibrido o ai semi e ai frutti
oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è
concesso un trattamento tariffario favorevole a
motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono
realmente destinati alla semina.
(1) GU 125 del 11/07/1966 Pag.2309/66. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2006/55/CE della Commissione (GU L159 del 13/06/2006 Pag.13).
(2) GU L193 del 20/07/2002 Pag.60.
Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/908/CE della
Commissione (GU L329
16/12/2005 Pag.37).
(3) GU L193 del 20/07/2002 Pag.74.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE del
Consiglio (GU L014 del 18/01/2005 Pag.18). |
|
4. |
Un trattamento tariffario favorevole è concesso
ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che
le merci siano indelebilmente
contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate
all'abburattamento o a simili fini industriali. |
|
5. |
Un trattamento tariffario favorevole è concesso
ad alcuni tipi di uve da tavola, tabacchi e
nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le
disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati
figurano nell'allegato
9. |
21
ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI
|
|
|
|
|
|
|
AD
F/M |
Dazio addizionale farina |
|
AD
S/Z |
Dazio addizionale zucchero |
|
b/f |
Bombola |
|
cm/s |
Centimetro(i) al
secondo |
|
EA |
Elemento agricolo |
|
€ |
Euro |
|
DCI |
Denominazione comune internazionale |
|
DCIM |
Denominazione comune internazionale modificata |
|
ISO |
Organizzazione internazionale di standardizzazione |
|
Kbit |
1 024 bits |
|
kg/br |
Chilogrammo, peso lordo |
|
Kg/net |
Chilogrammo, peso netto |
|
kg/net eda |
Chilogrammo, peso netto sgocciolato |
|
kg/net mas |
Chilogrammi netti della sostanza secca |
|
MAX |
Massimo |
|
Mbit |
1 048 576 bits |
|
MIN |
Minimo |
|
ml/g |
Millilitro(i) per grammo |
|
mm/s |
Millimetro(i) al
secondo |
|
RON |
Numero di ottano
ricerca |
Nota:
|
Un numero
di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi
significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]). |
22
ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI
|
c/k |
Numero dei carati (1 carato
metrico = 2 × 10 - 4 kg) |
|
ce/el |
Numero di
elementi |
|
ct/l |
Capacità di carico utile in tonnellate(E0010) |
|
g |
Grammo |
|
gi F/S |
Grammo isotopi fissili |
|
GT |
Stazza lorda |
|
kg C5H14ClNO |
Chilogrammo di cloruro di colina |
|
kg H2O2 |
Chilogrammo di perossido di
idrogeno |
|
kg K2O |
Chilogrammo di ossido di
potassio |
|
kg KOH |
Chilogrammo di idrossido
di potassio (potassa caustica) |
|
kg met.am. |
Chilogrammo di metilammina |
|
kg N |
Chilogrammo di
azoto |
|
kg NaOH |
Chilogrammo di idrossido
di sodio (soda caustica) |
|
kg/net eda |
Chilogrammo, peso netto sgocciolato |
|
kg P2O5 |
Chilogrammo di pentaossido di difosforo |
|
kg 90 % sdt |
Chilogrammo di materia secca al
90 % |
|
kg U |
Chilogrammo di
uranio |
|
1 000 kWh |
Mille chilowattora |
|
l |
Litro |
|
1 000 l |
Mille litri |
|
l alc.
100 % |
Litro di alcole puro
(100 %) |
|
m |
Metro |
|
m2 |
Metro quadrato |
|
m3 |
Metro cubo |
|
1 000 m3 |
Mille metri cubi |
|
pa |
Numero delle paia |
|
p/st |
Numero dei pezzi |
|
100 p/st |
Cento pezzi |
|
1 000 p/st |
Mille pezzi |
|
TJ |
Terajoule (potere
calorifero superiore) |
|